In alcuni paesi europei per guadagnare la qualifica di traduttore giurato, bisogna essere in grado di sostenere positivamente un esame di Stato.
Questo passaggio obbligato, consente in seguito lo svolgimento della propria professione che non abbisogna – al contrario di quanto avviene da noi in Italia – di recarsi ogni volta in Tribunale per asseverare.
Inutile sottolineare che è cosa positiva dal momento che evita una scocciatura ogni qualvolta occorra legalizzare una traduzione e un abbattimento dei costi burocratici.
Una legislazione antiquata
Purtroppo in Italia la legislazione che regolamenta questo delicato settore è alquanto antiquata e si rifà come base ad un Decreto del XIX secolo che attestava che la perizia era una semplice prova testimoniale. C’è però una differenza tra perizia e prova testimoniale perché la prima attesta dei fatti oggettivi mentre la seconda dei fatti transeunti.
Un Decreto Regio del 1928 permette al giudice di un tribunale di nominare uno o più Consulenti tecnici per essere aiutato nello svolgimento di un procedimento. Norma che solo nel 1940 pone un sostanziale cambio del concetto del perito i cui risultati passano dall’essere semplice perizia ad una consulenza di tipo fiduciario che pone il CTU oggettivo Ausiliario del giudice.